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Oltre alle due precedenti forme, la terza tipologia è quella del beneficio d’inventario. Tramite questa accettazione, il soggetto in qualità di erede evita di diventare responsabile per i debiti del soggetto defunto. L’erede impedisce che avvenga una confusione tra i propri beni e quelli del patrimonio ereditario.
Tramite questa forma di accettazione i creditori del defunto potranno soddisfarsi sui beni rimanenti per l’ammontare del proprio credito. Nel caso in cui i beni non siano sufficienti a soddisfare il credito, i creditori non potranno rivalersi sull’erede.
Questa formula di accettazione è stata resa obbligatoria per tutti quei soggetti non in grado di prendersi cura dei beni in modo completo come persone minorenni, soggetti incapaci e persone giuridiche.
Come accennato in precedenza, per rendere attiva l’accettazione tacita dell’eredità sarà necessario mostrare un comportamento di voler ottenere l’eredità.
Le possibili azioni che mostrano l’interesse ad accettare l’eredità sono:
Per rendere effettiva l’accettazione tacita dell’eredità, sarà necessario redigere la dichiarazione di successione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate entro un periodo di 12 mesi dall’apertura della successione e regolarizzare la propria posizione.
Per accettare l’eredità è necessario farlo entro dieci anni per qualsiasi tipo di successione. Prima dell’accettazione dell’eredità è necessario che sia stata perfezionata la dichiarazione di successione.
Nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, quest’ultimo dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla morte del de cuius (soggetto defunto) e l’accettazione entro i successivi quaranta giorni.
L’accettazione presso il notaio può essere espressa o con beneficio d’inventario.
Per accettazione espressa il notaio riceverà la dichiarazione da parte del soggetto e si occuperà di redigere un verbale. Nel caso di beneficio d’inventario si procederà con l’inventario dei beni del soggetto defunto.
All’interno dell’inventario sarà presente la descrizione di tutti i beni immobili e mobili appartenenti al de cuius e al termine della procedura la dichiarazione di successione e l’inventario saranno inseriti all’interno del registro delle successioni.